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Compagnia assicurativa “Lev Ins” AD

REGOLE INTERNE

DI ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ CHE REGOLA LE PRETESE DI CUI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

 

  1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Con queste Regole interne si regolamenta l’attività che regola le pretese di cui ai contratti di assicurazione.

1.2. Le regole non vengono applicate per regolare pretese di assicurazioni di grandi rischi.

 

  1. OBBLIGO DI COMUNICARE ALL’ASSICURATORE L’ EVENTO AVVENUTO DI CUI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

2.1. Gli assicurati sono dovuti ad avvisare l’assicuratore in caso di avvenimento di evento di cui al contratto di assicurazione entro il termine riportato nelle Condizioni generali visto il rispettivo tipo di assicurazione a partire dal giorno in cui si viene a sapere dell’avvenimento dell’evento, vale a dire:

  • Assicurazione “Kasko” – 24 ore in caso di “Furto” oppure “Rapina” di automezzo, 72 ore in caso di “Incendio” di autoveicolo, mentre per quanto riguarda gli altri eventi coperti dall’assicurazione – non oltre 5 /cinque/ giorni lavorativi;
  • Assicurazione obbligatoria “Responsabilità civile degli automobilisti” – 7 giorni dal venire a sapere delle circostanze le quali potrebbero generare la responsabilità civile  ossia per ricorsi presentati o per pagamenti che sono stati effettuati. Questa regola non si riferisce a terze persone danneggiate;
  • Assicurazione sulla Proprietà – 24 ore in caso di avvenimento di evento di cui al contratto di assicurazione tenendo presente le clausole “K1” – Furto con scasso e/о “K2” – Rapina, e entro il termine di 3 giorni per tutti gli altri rischi;
  • Assicurazione “Cargo” – 3 giorni;
  • Assicurazione “Infortunio” – 7 giorni;
  • Assicurazione “Spese mediche all’estero” – non oltre 7 giorni dopo il rientro in Bulgaria (se non si usa servizio assistance); immediatamente ai telefoni indicati sulla polizza assicurativa viene avvisata la compagnia che assiste in caso di utilizzo di servizio assistance;
  • Assicurazione “Responsabilità civile generale” – l’Assicurato segue di avvisare l’Assicuratore dell’avvenimento di evento che può portare ad eventuale pretesa di risarcimento da terzi entro 7 giorni solari dal momento in cui si è venuto a sapere tale fatto. L’Assicurato è tenuto entro il termine di 7 (sette) giorni ad informare l’Assicuratore di ricorsi presentati nei suoi confronti dalla persona danneggiata;
  • Assicurazioni “Varie perdite finanziarie”, “Crediti” e “Garanzie” – entro il termine di 7 giorni dalla data nella quale si ritiene di accadere un evento di cui al contratto di assicurazione (avvenuta scadenza di cui al piano di estinzione e mancato pagamento da parte del debitore + periodo contrattuale di attesa);
  • Assicurazione di colture agricole – entro 5 giorni;
  • Assicurazione di bestiame – entro 3 giorni.

2.2. L’Assicuratore ha il diritto di rinunciare al pagamento se l’assicurato non ha adempito gli obblighi entro i termini riportati nel p.to 2.1. al fine di impedire la verifica delle circostanze alle quali è avvenuto l’evento e/о della misura dei danni ossia l’inadempimento ha reso impossibile per l’assicuratore di verificarli.

2.3. La comunicazione deve essere in forma scritta, compilando e inviando all’assicuratore (nell’ufficio centrale o agenzia) un modulo compilato “Comunicazione di avvenimento di evento di cui al contratto di assicurazione” (il modulo è allegato al contratto di assicurazione). La comunicazione può anche effettuarsi via fax o e-mail, o per telefono dell’operatore mobile. La comunicazione si iscrive nell’appostio registro e viene attestata con numero di entrata e data.

  • L’obbligo di cui al p.to 2.1. non si riferisce a terze persone danneggiate.

 

  1. PROMUOVERE E ACCETTARE PRETESE DI CUI AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

3.1. Le pretese di cui ai contratti di assicurazione si presentano in forma scritta  insieme o dopo la comunicazione stessa. La presentazione della pretesa non è limitata con termine, però l’assicuratore può rinunciare al pagamento se il ritardo ha portato all’impossibilità di constatare le circostanze alle quali è avvenuto l’evento e/о di verificare l’ammontare dei danni.

3.2. L’Assicuratore iscrive ogni pretesa nell’apposito registro per il rispettivo tipo di assicurazione. Nel registro si iscrive la data della presentazione della pretesa e accanto alla data si iscrive un numero unico con il quale si certifica ogni pretesa iscritta.

3.3. Il numero unico (numero del danno) e la data di accettazione della pretesa si mettono a disposizione dell’utente dell’assicurazione.

3.4. All’atto dell’accettazione della pretesa, il dipendente dell’assicuratore è dovuto ad avvisare per iscritto l’utente dell’assicurazione di tutte le prove le quali segue di presentare per provare la motivazione e l’ammontare della sua pretesa.

3.5. Se il dipendente che accetta la pretesa constata all’esame preliminare dei documenti che è presente motivazione di rinuncia al pagamento: ad esempio per via del fatto che la persona che ha presentato la pretesa non è utente dell’assicurazione, non ha i diritti e i rispettivi poteri; il contratto di assicurazione non è valido alla data dell’evento; non si è verificato rischio coperto ossia è presente eccezione della copertura oppure è disponibile un’altra motivazione di rinuncia, lui è dovuto ad avvisarne la persona, però non ha il diritto di rinunciare ad iscrivere la pretesa nell’apposito registro. In tutti i casi la Società si pronuncia definitivamente  nel modo e entro il termine previsti nelle regole presenti.

 

  1. RACCOLTA DI PROVE PER CONSTATAZIONE DELLA MOTIVAZIONE E DELLA MISURA DELLE PRETESE

4.1. La prova dell’avvenuto evento di cui al contratto di assicurazione e della misura dei danni è obbligo dell’assicurato. Per l’adempimento di tale obbligo l’assicurato è tenuto:

4.1.1. a presentare all’assicuratore i documenti richiesti viste le condizioni generali per il rispettivo tipo di assicurazione secondo l’allegato n. 1 al presente Regolamento.

4.1.2. a presentare gli ulteriori documenti richiesti dall’assicuratore direttamente legati all’avvenimento dell’evento, richiesti ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, par. 3 e 4 del Codice delle assicurazioni.

4.1.3. a mantenere la proprietà assicurata nell’aspetto nel quale si trova al momento dell’avvenimento dell’evento di cui al contratto di assicurazione.

4.1.4. a garantire la possibilità per l’assicuratore di ispezionare la proprietà danneggiata in seguito all’evento di cui al contratto di assicurazione.

4.2. Qualora la pretesa venga presentata da persona assicurata, l’assicuratore la avvisa delle prove ulteriori (le quali non sono state previste nel contratto di assicurazione all’atto della sua stipula, però sono direttamente legate all’evento e sono necessarie per rilevare la motivazione e la misura della sua pretesa) non oltre il termine di 45 giorni dalla presentazione delle prove previste nel contratto di assicurazione.

4.3. Quando la pretesa è presentata da persona danneggiata di cui all’assicurazione “Responsabilità civile” oppure da persona terza utente di altre assicurazioni, l’assicuratore la avvisa delle prove le quali deve presentare per rilevare la motivazione e l’ammontare della pretesa. Ulteriori prove possono essere richieste solo nel caso in cui la loro necessità non potesse essere prevista alla data della presentazione della pretesa e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di presentazione delle prove richieste di cui alla proposizione prima.

4.4. Non si ammette la richiesta di prove le quali l’utente del servizio assicurativo non può procurare per via dell’esistenza di ostacoli normativi o per via della mancata possibilità legale di procurarle, come pure di prove delle quali si può concludere in maniera ragionevole che non hanno un significato rilevante per la constatazione del motivo e della misura della pretesa e cercano un ritardo infondato e un prolungamento della procedura di regolazione della pretesa.

4.5. I dipendenti dell’assicuratore sono tenuti a rendere edotto l’utente del servizio assicurativo dei suoi diritti di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni con riferimento alla constatazione dell’evento e dei danni causati da esso (diritto di informazione da parte degli organi del Ministero dell’Interno, degli organi investigativi, di altri organi statali, del medico di famiglia, degli ospedali e delle aziende sanitarie e delle persone che hanno il diritto di attestare l’avvenimento delle circostanze come pure copie autenticate di documenti), collaborando per il ricevimento di tale informazione.

4.6. La presentazione di prove si certifica con la firma del dipendente dell’assicuratore su repertorio allegato alla pratica. Una copia del repertorio viene data all’assicurato.

 

  1. ISPEZIONE E VALUTAZIONE DEI DANNI SUBITI

5.1. Per constatare l’evento e l’ammontare dei danni si effettua un’ispezione della proprietà danneggiata. L’ispezione si realizza da commissione composta da un rappresentante dell’assicuratore (esperto) e dall’utente dell’assicurazione (o un suo rappresentante appositamente delegato). A discrezione dell’Assicuratore all’atto dell’ispezione può anche partecipare un perito, e le spese sostenute sono a carico dell’Assicuratore.

5.2. Qualora l’Assicurato non sia d’accordo con la valutazione fatta, lui può avvalersi di un perito per conto proprio. In caso di differenze tra le due valutazioni non raggiungendo il rispettivo accordo, viene nominato un altro perito da entrambe le parti, dividendo le rispettive spese. La sua conclusione è definitiva. In caso di un mancato accordo, il caso viene devoluto al foro dalla parte non soddisfatta.

5.3. I danni constatati vengono descritti, e il repertorio viene redatto in tre copie – la prima viene allegata alla pratica formulata inerente al danno, la seconda è destinata all’assicurato, mentre la terza al perito per eseguire la valutazione. La descrizione e la conclusione vengono sottoscritte da tutti i membri della commissione.

  • All’atto dell’ispezione l’evento viene documentato da un materiale fotografico.
  • In base all’ispezione si valutano i danni. Per effettuare la valutazione, se occorre, vengono invitati periti.

 

  1. PREPARAZIONE DELLE PRATICHE E INDIVIDUAZIONE DELL’AMMONTARE DEI RISARCIMENTI

6.1. Ogni pratica relativa al danno viene accompagnata da:

6.1.1. la descrizione di tutti i documenti richiesti dall’assicuratore e presentati dall’utente del servizio assicurativo;

6.1.2. i documenti presentati dall’utente del servizio assicurativo;

6.1.3. le conclusioni della commissione che ha esaminato i danni e di altri esperti e periti;

6.1.4. le perizie comparate e il calcolo della misura dei danni;

6.1.5. i documenti e i pareri ricevuti dagli organi competenti con riferimento al caso concreto;

6.1.6. la relazione con proposta dell’ammontare del risarcimento assicurativo o con proposta di rinuncia al pagamento di tale risarcimento.

6.2. Il risarcimento relativo all’assicurazione “Responsabilità civile” degli automobilisti si individua dall’assicuratore dell’assicurato colpevole secondo le condizioni, il modo e il Regolamento n. 24 dell’08.03.2006 dell’assicurazione obbligatoria e di cui all’art. 249, par. 1 e 2 del Codice delle assicurazioni e secondo la metodica per la soluzione relativa alle pretese di risarcimento danni causati da autoveicoli (Gazzetta Ufficiale, n. 25 del 24 marzo 2006).

6.2.1. Il verificarsi di evento di cui al contratto di assicurazione vista l’assicurazione obbligatoria di “Responsabilità civile” degli automobilisti, viene provato con i rispettivi documenti conformemente al Codice della Strada, al Regolamento di attuazione del Codice della Strada e agli altri atti normativi relativi alla sua attuazione, come pure con altro documento rilasciato dagli organi del Ministero dell’Interno o delle autorità giudiziarie.

6.2.3. Nel caso in cui la responsabilità civile degli assicurati venga individuata dagli organi giudiziari, in seguito all’entrata in vigore della sentenza o della decisione, gli organi competenti presentano obbligatoriamente all’assicuratore copia autenticata degli atti giudiziari divenuti esecutivi insieme ai motivi e mandato di esecuzione in originale.

6.2.4. In caso di morte ossia di lesioni fisiche subite da persone terzi, il risarcimento si stabilisce da una commissione di esperti per assicurazioni all’assicuratore del conducente colpevole o in via giudiziale. La Commissione di periti medici e per assicurazioni applica Regolamento, allegato n. 2 alle presenti Regole interne.

6.3. Il risarcimento relativo ad altri tipi di assicurazioni si stabilisce osservando i seguenti principi:

6.3.1. in caso di danni subiti dalla proprietà assicurata, il risarcimento non può superare il valore reale della proprietà danneggiata. Il valore reale della proprietà danneggiata si stabilisce da commissione di esperti dell’assicuratore e non può superare il suo valore di mercato al giorno dell’avvenimento dell’evento.

6.3.2. quando la proprietà viene assicurata per una somma superiore al valore reale, l’assicuratore è responsabile fino al valore reale, non essendo tenuto a restituire il premio per la parte della sovrassicurazione, tranne che l’assicurato abbia agito in buona fede.

6.3.3. quando la proprietà viene assicurata per una somma inferiore al valore reale, l’assicuratore calcola i risarcimento secondo una regola proporzionale.

6.3.4. quando l’assicurazione viene stipulata con l’accordo “a primo rischio” viene corrisposto l’intero ammontare del danno, ma non più della somma assicurativa concordata.

6.3.5. quando l’assicurazione viene stipulata con l’accordo di pagamento secondo valore di recupero, viene corrisposto l’intero ammontare del danno calcolato come prezzo di recupero della proprietà dello stesso tipo, inclusi tutti i costi di fornitura, costruzione, montaggio e altri senza l’applicazione di svalutazione.

6.3.6. l’Assicuratore paga anche i costi necessari e razionali per poter conservare la proprietà danneggiata, incluse le spese di trasporto, come pure le spese di attività di carico e scarico nei limiti della somma assicurativa.

6.4. Alla stesura della relazione di cui al p.to 6.1.6., il dipendente competente dell’assicuratore è dovuto a convincersi che la pretesa viene provata vista la motivazione e vista la misura, vale a dire che:

6.4.1. il contratto di assicurazione è valido alla data dell’evento;

6.4.2. i premi dovuti sono stati pagati;

6.4.2.1. quando l’evento di cui al contratto di assicurazione è avvenuto prima che il premio assicurativo sia stata pagato completamente da parte dell’assicurato, l’assicuratore tramite il rispettivo dipendente può trattenere l’ammontare del premio non corrisposto dall’ammontare del risarcimento assicurativo;

6.4.3. l’evento di cui al contratto di assicurazione viene coperto di cui al contratto e non esiste motivazione di applicare eccezioni;

6.4.4. non ci sono violazioni degli obblighi di cui al contratto da parte dell’assicurato che possono motivare la rinuncia al pagamento;

6.4.5. tutti i danni descritti sono soggetti al risarcimento;

6.4.6. non esiste sottoassicurazione;

sono presentati tutti i documenti necessari di cui alla pratica relativa al danno.

6.5. La valutazione dei danni vista l’assicurazione “Kasko” di automezzo si effettua rispettando i principi riportati in questa sezione e le Regole particolari – allegato n. 3.

 

  1. RINUNCIA AL PAGAMENTO DI RISARCIMENTO ASSICURATIVO

7.1. La rinuncia al pagamento di risarcimento si effettua in caso della sussistenza di una o di più delle circostanze seguenti:

7.2. il contratto di assicurazione non era valido alla data dell’evento;

7.3. l’evento di cui al contratto di assicurazione non viene coperto secondo il contratto ossia si deve a rischio escluso;

7.4. è presente una violazione significativa degli obblighi di cui al contratto da parte dell’assicurato, la quale è prevista nel contratto di assicurazione come motivazione di rinuncia al pagamento del risarcimento;

7.5. l’assicurato ha rinunciato a presentare i documenti necessari per provare la motivazione di pagamento del risarcimento, se i medesimi sono stati richiesti dall’assicuratore in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del Codice delle assicurazioni;

7.6. l’assicurato ha presentato documenti con contenuto inesatto, documenti con contenuto scorretto, contraffatto o falso o in un altro modo ha tentato di illudere oppure ingannare l’assicuratore.

 

  1. CORRESPONSIONE DEI RISARCIMENTI

8.1. I risarcimenti vengono corrisposti entro il termine di 15 giorni dopo che l’assicurato oppure le persone terze danneggiate hanno presentato tutti i documenti richiesti legati alla constatazione dell’evento e dell’ammontare dei danni, ma non più tardi di 3 mesi dalla data nella quale la pretesa relativa all’assicurazione è stata iscritta.

8.1.2. Quando si constata che non è presente motivazione di pagamento di risarcimento o che l’ammontare del risarcimento è inferiore all’ammontare preteso dalla persona danneggiata, o che la motivazione e l’ammontare dei danni non sono stati del tutto rilevati, l’assicuratore è dovuto entro i termini di cui al p.to 8.1. a dare un parere motivato in forma scritta alla persona danneggiata.

8.1.3. Quando non esiste una motivazione di rinuncia al pagamento, però certe circostanze non sono state rilevate, l’assicuratore è tenuto a indicarle insieme ai mezzi di prova per la loro constatazione, osservando le disposizioni dell’art. 105 del Codice delle assicurazioni;

8.2. In caso di decisione di pagamento del risarcimento assicurativo, l’intera pratica viene consegnata all’ufficio di contabilità per la realizzazione del pagamento stesso. Il pagamento si effettua via banca, e la modalità di pagamento viene scelta dall’assicurato.

8.3. In seguito al pagamento, l’ufficio di contabilità registra la data e il documento contabile sui due originali della relazione, trattenendo uno di essi, mentre l’altro rimane alla pratica relativa al danno.

 

  1. ESAME DI RICORSI

9.1. I ricorsi degli utenti di assicurazioni si accettano nella cancelleria della compagnia, e la registrazione si attesta tramite l’iscrizione di numero e di data. I ricorsi inoltrati in strutture territoriali, vengono ritrasmessi senza indugio via fax all’Ufficio centrale.

9.2. I ricorsi vengono ripartiti per essere esaminati dall’amministratore delegato. Nel caso in cui si riferiscano alla motivazione di rinuncia, in relazione al ricorso si pronuncia il capo consulente legale della compagnia.

9.3. La risposta in forma scritta al ricorso viene esaminata e firmata dall’amministratore delegato.

 

  1. TERMINI PER ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A QUESTE REGOLE

10.1. La registrazione della pretesa si effettua senza indugio all’atto della sua accettazione.

10.2. L’ispezione della proprietà danneggiata si effettua immediatamente, e se risulta impossibile – entro il termine di tre giorni lavorativi dalla registrazione della pretesa.

10.3. Il calcolo dell’ammontare dei danni si effettua entro il termine di tre giorni lavorativi dall’ispezione e dalla presentazione di tutti i documenti di cui alla pratica.

10.4. La redazione della Relazione inerente al danno si effettua entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla stesura della pratica relativa al danno procurando tutti i documenti necessari.

10.5. La Relazione di cui al p.to 10.4. viene confermata ossia restituita per essere rivista entro il termine di due giorni lavorativi dalla sua presentazione.

10.6. La lettera di rinuncia si redige, concorda e trasmette entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione di relazione con proposta di rinuncia.

10.7. L’Ufficio di contabilità paga via banca il risarcimento entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica con relazione sottoscritta dai dipendenti competenti.

10.8. Le risposte a ricorsi si trasmettono entro il termine di 5 giorni lavorativi dall’inoltro del rispettivo ricorso via fax dell’Ufficio centrale oppure nella cancelleria.

 

  1. CONSEGNA DELLE PRATICHE DI INOLTRO DI RICORSI PER ESERCITARE IL REGRESSO OPPURE DI ARCHIVIAZIONE

11.1. Le pratiche concluse relative ai danni ove esiste la motivazione di promuovere ricorso per esercitare il regresso, vengono inoltrate presso il Reparto relativo all’esercizio del diritto di regresso presso la Direzione di risarcimenti dell’Ufficio centrale della Compagnia.

11.2. Le pratiche concluse presso l’Ufficio centrale relative ai danni ove non esiste la motivazione di promuovere ricorso per esercitare il regresso, vengono consegnate per essere archiviate in seguito al pagamento ossia all’invio della lettera di rinuncia.

11.3. Le pratiche concluse nelle agenzie relative ai danni ove non esiste la motivazione di promuovere ricorso per esercitare il regresso, vengono consegnate nell’Ufficio centrale in seguito alla revisione dell’attività di liquidazione nella rispettiva agenzia.

 

  1. CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ CHE REGOLA LE PRETESE

12.1. Il controllo sull’attività per regolare le pretese si realizza dalla Direzione di risarcimenti e dal Reparto di revisione tramite:

  • verifiche pianificate;
  • verifiche pertinenti ai ricorsi e ai segnali di utenti di assicurazioni;
  • viene controllato se viene rispettato questo regolamento all’atto dell’esecuzione dell’attività di liquidazione  completamente o con estratti rappresentativi.

12.2. Qualora l’estratto rappresentativo indichi violazioni, viene eseguita una verifica piena.

 

  1. RICEVIMENTO DI RISCONTRO E ANALISI DELLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI DELL’ATTIVITÀ CHE REGOLA LE PRETESE

Il Direttore della Direzione dei risarcimenti è tenuto a fare tutto il possibile per ottenere l’informazione dai clienti ai quali sono stati corrisposti risarcimenti. L’informazione viene raccolta tramite le agenzie, gli agenti assicurativi e i broker, e direttamente dai clienti.

Ogni tre mesi il direttore è dovuto a ricapitolare l’informazione raccolta e a presentare la rispettiva relazione al Consiglio di Amministrazione.

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