{"id":5839,"date":"2021-10-01T17:26:34","date_gmt":"2021-10-01T14:26:34","guid":{"rendered":"https:\/\/cyberlevins.com\/?page_id=5839"},"modified":"2021-11-30T14:04:39","modified_gmt":"2021-11-30T12:04:39","slug":"terms-and-conditions-for-customer-service","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cyberlevins.com\/it\/terms-and-conditions-for-customer-service","title":{"rendered":"Condizioni di lavoro con clienti"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"5839\" class=\"elementor elementor-5839 elementor-5816\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-47d17ef9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"47d17ef9\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3d12692\" data-id=\"3d12692\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3456a170 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3456a170\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Compagnia assicurativa \u201cLev Ins\u201d AD<\/strong><\/p><p>REGOLE INTERNE<\/p><p>DI ORGANIZZAZIONE DELL\u2019ATTIVIT\u00c0 CHE REGOLA LE PRETESE DI CUI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE<\/p><p>\u00a0<\/p><ol><li>DISPOSIZIONI GENERALI<\/li><\/ol><p>1.1. Con queste Regole interne si regolamenta l\u2019attivit\u00e0 che regola le pretese di cui ai contratti di assicurazione.<\/p><p>1.2. Le regole non vengono applicate per regolare pretese di assicurazioni di grandi rischi.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"2\"><li>OBBLIGO DI COMUNICARE ALL\u2019ASSICURATORE L\u2019 EVENTO AVVENUTO DI CUI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE<\/li><\/ol><p>2.1. Gli assicurati sono dovuti ad avvisare l\u2019assicuratore in caso di avvenimento di evento di cui al contratto di assicurazione entro il termine riportato nelle Condizioni generali visto il rispettivo tipo di assicurazione a partire dal giorno in cui si viene a sapere dell\u2019avvenimento dell\u2019evento, vale a dire:<\/p><ul><li>Assicurazione \u201cKasko\u201d \u2013 24 ore in caso di \u201cFurto\u201d oppure \u201cRapina\u201d di automezzo, 72 ore in caso di \u201cIncendio\u201d di autoveicolo, mentre per quanto riguarda gli altri eventi coperti dall\u2019assicurazione \u2013 non oltre 5 \/cinque\/ giorni lavorativi;<\/li><li>Assicurazione obbligatoria \u201cResponsabilit\u00e0 civile degli automobilisti\u201d \u2013 7 giorni dal venire a sapere delle circostanze le quali potrebbero generare la responsabilit\u00e0 civile\u00a0 ossia per ricorsi presentati o per pagamenti che sono stati effettuati. Questa regola non si riferisce a terze persone danneggiate;<\/li><li>Assicurazione sulla Propriet\u00e0 \u2013 24 ore in caso di avvenimento di evento di cui al contratto di assicurazione tenendo presente le clausole \u201cK1\u201d \u2013 Furto con scasso e\/\u043e \u201cK2\u201d \u2013 Rapina, e entro il termine di 3 giorni per tutti gli altri rischi;<\/li><li>Assicurazione \u201cCargo\u201d \u2013 3 giorni;<\/li><li>Assicurazione \u201cInfortunio\u201d \u2013 7 giorni;<\/li><li>Assicurazione \u201cSpese mediche all\u2019estero\u201d \u2013 non oltre 7 giorni dopo il rientro in Bulgaria (se non si usa servizio assistance); immediatamente ai telefoni indicati sulla polizza assicurativa viene avvisata la compagnia che assiste in caso di utilizzo di servizio assistance;<\/li><li>Assicurazione \u201cResponsabilit\u00e0 civile generale\u201d \u2013 l\u2019Assicurato segue di avvisare l\u2019Assicuratore dell\u2019avvenimento di evento che pu\u00f2 portare ad eventuale pretesa di risarcimento da terzi entro 7 giorni solari dal momento in cui si \u00e8 venuto a sapere tale fatto. L\u2019Assicurato \u00e8 tenuto entro il termine di 7 (sette) giorni ad informare l\u2019Assicuratore di ricorsi presentati nei suoi confronti dalla persona danneggiata;<\/li><li>Assicurazioni \u201cVarie perdite finanziarie\u201d, \u201cCrediti\u201d e \u201cGaranzie\u201d \u2013 entro il termine di 7 giorni dalla data nella quale si ritiene di accadere un evento di cui al contratto di assicurazione (avvenuta scadenza di cui al piano di estinzione e mancato pagamento da parte del debitore + periodo contrattuale di attesa);<\/li><li>Assicurazione di colture agricole \u2013 entro 5 giorni;<\/li><li>Assicurazione di bestiame \u2013 entro 3 giorni.<\/li><\/ul><p>2.2. L\u2019Assicuratore ha il diritto di rinunciare al pagamento se l\u2019assicurato non ha adempito gli obblighi entro i termini riportati nel p.to 2.1. al fine di impedire la verifica delle circostanze alle quali \u00e8 avvenuto l\u2019evento e\/\u043e della misura dei danni ossia l\u2019inadempimento ha reso impossibile per l\u2019assicuratore di verificarli.<\/p><p>2.3. La comunicazione deve essere in forma scritta, compilando e inviando all\u2019assicuratore (nell\u2019ufficio centrale o agenzia) un modulo compilato \u201cComunicazione di avvenimento di evento di cui al contratto di assicurazione\u201d (il modulo \u00e8 allegato al contratto di assicurazione). La comunicazione pu\u00f2 anche effettuarsi via fax o e-mail, o per telefono dell\u2019operatore mobile. La comunicazione si iscrive nell\u2019appostio registro e viene attestata con numero di entrata e data.<\/p><ul><li>L\u2019obbligo di cui al p.to 2.1. non si riferisce a terze persone danneggiate.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><ol start=\"3\"><li>PROMUOVERE E ACCETTARE PRETESE DI CUI AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE<\/li><\/ol><p>3.1. Le pretese di cui ai contratti di assicurazione si presentano in forma scritta\u00a0 insieme o dopo la comunicazione stessa. La presentazione della pretesa non \u00e8 limitata con termine, per\u00f2 l\u2019assicuratore pu\u00f2 rinunciare al pagamento se il ritardo ha portato all\u2019impossibilit\u00e0 di constatare le circostanze alle quali \u00e8 avvenuto l\u2019evento e\/\u043e di verificare l\u2019ammontare dei danni.<\/p><p>3.2. L\u2019Assicuratore iscrive ogni pretesa nell\u2019apposito registro per il rispettivo tipo di assicurazione. Nel registro si iscrive la data della presentazione della pretesa e accanto alla data si iscrive un numero unico con il quale si certifica ogni pretesa iscritta.<\/p><p>3.3. Il numero unico (numero del danno) e la data di accettazione della pretesa si mettono a disposizione dell\u2019utente dell\u2019assicurazione.<\/p><p>3.4. All\u2019atto dell\u2019accettazione della pretesa, il dipendente dell\u2019assicuratore \u00e8 dovuto ad avvisare per iscritto l\u2019utente dell\u2019assicurazione di tutte le prove le quali segue di presentare per provare la motivazione e l\u2019ammontare della sua pretesa.<\/p><p>3.5. Se il dipendente che accetta la pretesa constata all\u2019esame preliminare dei documenti che \u00e8 presente motivazione di rinuncia al pagamento: ad esempio per via del fatto che la persona che ha presentato la pretesa non \u00e8 utente dell\u2019assicurazione, non ha i diritti e i rispettivi poteri; il contratto di assicurazione non \u00e8 valido alla data dell\u2019evento; non si \u00e8 verificato rischio coperto ossia \u00e8 presente eccezione della copertura oppure \u00e8 disponibile un\u2019altra motivazione di rinuncia, lui \u00e8 dovuto ad avvisarne la persona, per\u00f2 non ha il diritto di rinunciare ad iscrivere la pretesa nell\u2019apposito registro. In tutti i casi la Societ\u00e0 si pronuncia definitivamente\u00a0 nel modo e entro il termine previsti nelle regole presenti.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"4\"><li>RACCOLTA DI PROVE PER CONSTATAZIONE DELLA MOTIVAZIONE E DELLA MISURA DELLE PRETESE<\/li><\/ol><p>4.1. La prova dell\u2019avvenuto evento di cui al contratto di assicurazione e della misura dei danni \u00e8 obbligo dell\u2019assicurato. Per l\u2019adempimento di tale obbligo l\u2019assicurato \u00e8 tenuto:<\/p><p>4.1.1. a presentare all\u2019assicuratore i documenti richiesti viste le condizioni generali per il rispettivo tipo di assicurazione secondo l\u2019allegato n. 1 al presente Regolamento.<\/p><p>4.1.2. a presentare gli ulteriori documenti richiesti dall\u2019assicuratore direttamente legati all\u2019avvenimento dell\u2019evento, richiesti ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 105, par. 3 e 4 del Codice delle assicurazioni.<\/p><p>4.1.3. a mantenere la propriet\u00e0 assicurata nell\u2019aspetto nel quale si trova al momento dell\u2019avvenimento dell\u2019evento di cui al contratto di assicurazione.<\/p><p>4.1.4. a garantire la possibilit\u00e0 per l\u2019assicuratore di ispezionare la propriet\u00e0 danneggiata in seguito all\u2019evento di cui al contratto di assicurazione.<\/p><p>4.2. Qualora la pretesa venga presentata da persona assicurata, l\u2019assicuratore la avvisa delle prove ulteriori (le quali non sono state previste nel contratto di assicurazione all\u2019atto della sua stipula, per\u00f2 sono direttamente legate all\u2019evento e sono necessarie per rilevare la motivazione e la misura della sua pretesa) non oltre il termine di 45 giorni dalla presentazione delle prove previste nel contratto di assicurazione.<\/p><p>4.3. Quando la pretesa \u00e8 presentata da persona danneggiata di cui all\u2019assicurazione \u201cResponsabilit\u00e0 civile\u201d oppure da persona terza utente di altre assicurazioni, l\u2019assicuratore la avvisa delle prove le quali deve presentare per rilevare la motivazione e l\u2019ammontare della pretesa. Ulteriori prove possono essere richieste solo nel caso in cui la loro necessit\u00e0 non potesse essere prevista alla data della presentazione della pretesa e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di presentazione delle prove richieste di cui alla proposizione prima.<\/p><p>4.4. Non si ammette la richiesta di prove le quali l\u2019utente del servizio assicurativo non pu\u00f2 procurare per via dell\u2019esistenza di ostacoli normativi o per via della mancata possibilit\u00e0 legale di procurarle, come pure di prove delle quali si pu\u00f2 concludere in maniera ragionevole che non hanno un significato rilevante per la constatazione del motivo e della misura della pretesa e cercano un ritardo infondato e un prolungamento della procedura di regolazione della pretesa.<\/p><p>4.5. I dipendenti dell\u2019assicuratore sono tenuti a rendere edotto l\u2019utente del servizio assicurativo dei suoi diritti di cui all\u2019art. 106 del Codice delle assicurazioni con riferimento alla constatazione dell\u2019evento e dei danni causati da esso (diritto di informazione da parte degli organi del Ministero dell\u2019Interno, degli organi investigativi, di altri organi statali, del medico di famiglia, degli ospedali e delle aziende sanitarie e delle persone che hanno il diritto di attestare l\u2019avvenimento delle circostanze come pure copie autenticate di documenti), collaborando per il ricevimento di tale informazione.<\/p><p>4.6. La presentazione di prove si certifica con la firma del dipendente dell\u2019assicuratore su repertorio allegato alla pratica. Una copia del repertorio viene data all\u2019assicurato.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"5\"><li>ISPEZIONE E VALUTAZIONE DEI DANNI SUBITI<\/li><\/ol><p>5.1. Per constatare l\u2019evento e l\u2019ammontare dei danni si effettua un\u2019ispezione della propriet\u00e0 danneggiata. L\u2019ispezione si realizza da commissione composta da un rappresentante dell\u2019assicuratore (esperto) e dall\u2019utente dell\u2019assicurazione (o un suo rappresentante appositamente delegato). A discrezione dell\u2019Assicuratore all\u2019atto dell\u2019ispezione pu\u00f2 anche partecipare un perito, e le spese sostenute sono a carico dell\u2019Assicuratore.<\/p><p>5.2. Qualora l\u2019Assicurato non sia d\u2019accordo con la valutazione fatta, lui pu\u00f2 avvalersi di un perito per conto proprio. In caso di differenze tra le due valutazioni non raggiungendo il rispettivo accordo, viene nominato un altro perito da entrambe le parti, dividendo le rispettive spese. La sua conclusione \u00e8 definitiva. In caso di un mancato accordo, il caso viene devoluto al foro dalla parte non soddisfatta.<\/p><p>5.3. I danni constatati vengono descritti, e il repertorio viene redatto in tre copie \u2013 la prima viene allegata alla pratica formulata inerente al danno, la seconda \u00e8 destinata all\u2019assicurato, mentre la terza al perito per eseguire la valutazione. La descrizione e la conclusione vengono sottoscritte da tutti i membri della commissione.<\/p><ul><li>All\u2019atto dell\u2019ispezione l\u2019evento viene documentato da un materiale fotografico.<\/li><li>In base all\u2019ispezione si valutano i danni. Per effettuare la valutazione, se occorre, vengono invitati periti.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><ol start=\"6\"><li>PREPARAZIONE DELLE PRATICHE E INDIVIDUAZIONE DELL\u2019AMMONTARE DEI RISARCIMENTI<\/li><\/ol><p>6.1. Ogni pratica relativa al danno viene accompagnata da:<\/p><p>6.1.1. la descrizione di tutti i documenti richiesti dall\u2019assicuratore e presentati dall\u2019utente del servizio assicurativo;<\/p><p>6.1.2. i documenti presentati dall\u2019utente del servizio assicurativo;<\/p><p>6.1.3. le conclusioni della commissione che ha esaminato i danni e di altri esperti e periti;<\/p><p>6.1.4. le perizie comparate e il calcolo della misura dei danni;<\/p><p>6.1.5. i documenti e i pareri ricevuti dagli organi competenti con riferimento al caso concreto;<\/p><p>6.1.6. la relazione con proposta dell\u2019ammontare del risarcimento assicurativo o con proposta di rinuncia al pagamento di tale risarcimento.<\/p><p>6.2. Il risarcimento relativo all\u2019assicurazione \u201cResponsabilit\u00e0 civile\u201d degli automobilisti si individua dall\u2019assicuratore dell\u2019assicurato colpevole secondo le condizioni, il modo e il Regolamento n. 24 dell\u201908.03.2006 dell\u2019assicurazione obbligatoria e di cui all\u2019art. 249, par. 1 e 2 del Codice delle assicurazioni e secondo la metodica per la soluzione relativa alle pretese di risarcimento danni causati da autoveicoli (Gazzetta Ufficiale, n. 25 del 24 marzo 2006).<\/p><p>6.2.1. Il verificarsi di evento di cui al contratto di assicurazione vista l\u2019assicurazione obbligatoria di \u201cResponsabilit\u00e0 civile\u201d degli automobilisti, viene provato con i rispettivi documenti conformemente al Codice della Strada, al Regolamento di attuazione del Codice della Strada e agli altri atti normativi relativi alla sua attuazione, come pure con altro documento rilasciato dagli organi del Ministero dell\u2019Interno o delle autorit\u00e0 giudiziarie.<\/p><p>6.2.3. Nel caso in cui la responsabilit\u00e0 civile degli assicurati venga individuata dagli organi giudiziari, in seguito all\u2019entrata in vigore della sentenza o della decisione, gli organi competenti presentano obbligatoriamente all\u2019assicuratore copia autenticata degli atti giudiziari divenuti esecutivi insieme ai motivi e mandato di esecuzione in originale.<\/p><p>6.2.4. In caso di morte ossia di lesioni fisiche subite da persone terzi, il risarcimento si stabilisce da una commissione di esperti per assicurazioni all\u2019assicuratore del conducente colpevole o in via giudiziale. La Commissione di periti medici e per assicurazioni applica Regolamento, allegato n. 2 alle presenti Regole interne.<\/p><p>6.3. Il risarcimento relativo ad altri tipi di assicurazioni si stabilisce osservando i seguenti principi:<\/p><p>6.3.1. in caso di danni subiti dalla propriet\u00e0 assicurata, il risarcimento non pu\u00f2 superare il valore reale della propriet\u00e0 danneggiata. Il valore reale della propriet\u00e0 danneggiata si stabilisce da commissione di esperti dell\u2019assicuratore e non pu\u00f2 superare il suo valore di mercato al giorno dell\u2019avvenimento dell\u2019evento.<\/p><p>6.3.2. quando la propriet\u00e0 viene assicurata per una somma superiore al valore reale, l\u2019assicuratore \u00e8 responsabile fino al valore reale, non essendo tenuto a restituire il premio per la parte della sovrassicurazione, tranne che l\u2019assicurato abbia agito in buona fede.<\/p><p>6.3.3. quando la propriet\u00e0 viene assicurata per una somma inferiore al valore reale, l\u2019assicuratore calcola i risarcimento secondo una regola proporzionale.<\/p><p>6.3.4. quando l\u2019assicurazione viene stipulata con l\u2019accordo \u201ca primo rischio\u201d viene corrisposto l\u2019intero ammontare del danno, ma non pi\u00f9 della somma assicurativa concordata.<\/p><p>6.3.5. quando l\u2019assicurazione viene stipulata con l\u2019accordo di pagamento secondo valore di recupero, viene corrisposto l\u2019intero ammontare del danno calcolato come prezzo di recupero della propriet\u00e0 dello stesso tipo, inclusi tutti i costi di fornitura, costruzione, montaggio e altri senza l\u2019applicazione di svalutazione.<\/p><p>6.3.6. l\u2019Assicuratore paga anche i costi necessari e razionali per poter conservare la propriet\u00e0 danneggiata, incluse le spese di trasporto, come pure le spese di attivit\u00e0 di carico e scarico nei limiti della somma assicurativa.<\/p><p>6.4. Alla stesura della relazione di cui al p.to 6.1.6., il dipendente competente dell\u2019assicuratore \u00e8 dovuto a convincersi che la pretesa viene provata vista la motivazione e vista la misura, vale a dire che:<\/p><p>6.4.1. il contratto di assicurazione \u00e8 valido alla data dell\u2019evento;<\/p><p>6.4.2. i premi dovuti sono stati pagati;<\/p><p>6.4.2.1. quando l\u2019evento di cui al contratto di assicurazione \u00e8 avvenuto prima che il premio assicurativo sia stata pagato completamente da parte dell\u2019assicurato, l\u2019assicuratore tramite il rispettivo dipendente pu\u00f2 trattenere l\u2019ammontare del premio non corrisposto dall\u2019ammontare del risarcimento assicurativo;<\/p><p>6.4.3. l\u2019evento di cui al contratto di assicurazione viene coperto di cui al contratto e non esiste motivazione di applicare eccezioni;<\/p><p>6.4.4. non ci sono violazioni degli obblighi di cui al contratto da parte dell\u2019assicurato che possono motivare la rinuncia al pagamento;<\/p><p>6.4.5. tutti i danni descritti sono soggetti al risarcimento;<\/p><p>6.4.6. non esiste sottoassicurazione;<\/p><p>sono presentati tutti i documenti necessari di cui alla pratica relativa al danno.<\/p><p>6.5. La valutazione dei danni vista l\u2019assicurazione \u201cKasko\u201d di automezzo si effettua rispettando i principi riportati in questa sezione e le Regole particolari \u2013 allegato n. 3.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"7\"><li>RINUNCIA AL PAGAMENTO DI RISARCIMENTO ASSICURATIVO<\/li><\/ol><p>7.1. La rinuncia al pagamento di risarcimento si effettua in caso della sussistenza di una o di pi\u00f9 delle circostanze seguenti:<\/p><p>7.2. il contratto di assicurazione non era valido alla data dell\u2019evento;<\/p><p>7.3. l\u2019evento di cui al contratto di assicurazione non viene coperto secondo il contratto ossia si deve a rischio escluso;<\/p><p>7.4. \u00e8 presente una violazione significativa degli obblighi di cui al contratto da parte dell\u2019assicurato, la quale \u00e8 prevista nel contratto di assicurazione come motivazione di rinuncia al pagamento del risarcimento;<\/p><p>7.5. l\u2019assicurato ha rinunciato a presentare i documenti necessari per provare la motivazione di pagamento del risarcimento, se i medesimi sono stati richiesti dall\u2019assicuratore in conformit\u00e0 alle disposizioni dell\u2019art. 105 del Codice delle assicurazioni;<\/p><p>7.6. l\u2019assicurato ha presentato documenti con contenuto inesatto, documenti con contenuto scorretto, contraffatto o falso o in un altro modo ha tentato di illudere oppure ingannare l\u2019assicuratore.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"8\"><li>CORRESPONSIONE DEI RISARCIMENTI<\/li><\/ol><p>8.1. I risarcimenti vengono corrisposti entro il termine di 15 giorni dopo che l\u2019assicurato oppure le persone terze danneggiate hanno presentato tutti i documenti richiesti legati alla constatazione dell\u2019evento e dell\u2019ammontare dei danni, ma non pi\u00f9 tardi di 3 mesi dalla data nella quale la pretesa relativa all\u2019assicurazione \u00e8 stata iscritta.<\/p><p>8.1.2. Quando si constata che non \u00e8 presente motivazione di pagamento di risarcimento o che l\u2019ammontare del risarcimento \u00e8 inferiore all\u2019ammontare preteso dalla persona danneggiata, o che la motivazione e l\u2019ammontare dei danni non sono stati del tutto rilevati, l\u2019assicuratore \u00e8 dovuto entro i termini di cui al p.to 8.1. a dare un parere motivato in forma scritta alla persona danneggiata.<\/p><p>8.1.3. Quando non esiste una motivazione di rinuncia al pagamento, per\u00f2 certe circostanze non sono state rilevate, l\u2019assicuratore \u00e8 tenuto a indicarle insieme ai mezzi di prova per la loro constatazione, osservando le disposizioni dell\u2019art. 105 del Codice delle assicurazioni;<\/p><p>8.2. In caso di decisione di pagamento del risarcimento assicurativo, l\u2019intera pratica viene consegnata all\u2019ufficio di contabilit\u00e0 per la realizzazione del pagamento stesso. Il pagamento si effettua via banca, e la modalit\u00e0 di pagamento viene scelta dall\u2019assicurato.<\/p><p>8.3. In seguito al pagamento, l\u2019ufficio di contabilit\u00e0 registra la data e il documento contabile sui due originali della relazione, trattenendo uno di essi, mentre l\u2019altro rimane alla pratica relativa al danno.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"9\"><li>ESAME DI RICORSI<\/li><\/ol><p>9.1. I ricorsi degli utenti di assicurazioni si accettano nella cancelleria della compagnia, e la registrazione si attesta tramite l\u2019iscrizione di numero e di data. I ricorsi inoltrati in strutture territoriali, vengono ritrasmessi senza indugio via fax all\u2019Ufficio centrale.<\/p><p>9.2. I ricorsi vengono ripartiti per essere esaminati dall\u2019amministratore delegato. Nel caso in cui si riferiscano alla motivazione di rinuncia, in relazione al ricorso si pronuncia il capo consulente legale della compagnia.<\/p><p>9.3. La risposta in forma scritta al ricorso viene esaminata e firmata dall\u2019amministratore delegato.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"10\"><li>TERMINI PER ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A QUESTE REGOLE<\/li><\/ol><p>10.1. La registrazione della pretesa si effettua senza indugio all\u2019atto della sua accettazione.<\/p><p>10.2. L\u2019ispezione della propriet\u00e0 danneggiata si effettua immediatamente, e se risulta impossibile \u2013 entro il termine di tre giorni lavorativi dalla registrazione della pretesa.<\/p><p>10.3. Il calcolo dell\u2019ammontare dei danni si effettua entro il termine di tre giorni lavorativi dall\u2019ispezione e dalla presentazione di tutti i documenti di cui alla pratica.<\/p><p>10.4. La redazione della Relazione inerente al danno si effettua entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla stesura della pratica relativa al danno procurando tutti i documenti necessari.<\/p><p>10.5. La Relazione di cui al p.to 10.4. viene confermata ossia restituita per essere rivista entro il termine di due giorni lavorativi dalla sua presentazione.<\/p><p>10.6. La lettera di rinuncia si redige, concorda e trasmette entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione di relazione con proposta di rinuncia.<\/p><p>10.7. L\u2019Ufficio di contabilit\u00e0 paga via banca il risarcimento entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica con relazione sottoscritta dai dipendenti competenti.<\/p><p>10.8. Le risposte a ricorsi si trasmettono entro il termine di 5 giorni lavorativi dall\u2019inoltro del rispettivo ricorso via fax dell\u2019Ufficio centrale oppure nella cancelleria.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"11\"><li>CONSEGNA DELLE PRATICHE DI INOLTRO DI RICORSI PER ESERCITARE IL REGRESSO OPPURE DI ARCHIVIAZIONE<\/li><\/ol><p>11.1. Le pratiche concluse relative ai danni ove esiste la motivazione di promuovere ricorso per esercitare il regresso, vengono inoltrate presso il Reparto relativo all\u2019esercizio del diritto di regresso presso la Direzione di risarcimenti dell\u2019Ufficio centrale della Compagnia.<\/p><p>11.2. Le pratiche concluse presso l\u2019Ufficio centrale relative ai danni ove non esiste la motivazione di promuovere ricorso per esercitare il regresso, vengono consegnate per essere archiviate in seguito al pagamento ossia all\u2019invio della lettera di rinuncia.<\/p><p>11.3. Le pratiche concluse nelle agenzie relative ai danni ove non esiste la motivazione di promuovere ricorso per esercitare il regresso, vengono consegnate nell\u2019Ufficio centrale in seguito alla revisione dell\u2019attivit\u00e0 di liquidazione nella rispettiva agenzia.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"12\"><li>CONTROLLO SULL\u2019ATTIVIT\u00c0 CHE REGOLA LE PRETESE<\/li><\/ol><p>12.1. Il controllo sull\u2019attivit\u00e0 per regolare le pretese si realizza dalla Direzione di risarcimenti e dal Reparto di revisione tramite:<\/p><ul><li>verifiche pianificate;<\/li><li>verifiche pertinenti ai ricorsi e ai segnali di utenti di assicurazioni;<\/li><li>viene controllato se viene rispettato questo regolamento all\u2019atto dell\u2019esecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di liquidazione\u00a0 completamente o con estratti rappresentativi.<\/li><\/ul><p>12.2. Qualora l\u2019estratto rappresentativo indichi violazioni, viene eseguita una verifica piena.<\/p><p>\u00a0<\/p><ol start=\"13\"><li>RICEVIMENTO DI RISCONTRO E ANALISI DELLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI DELL\u2019ATTIVIT\u00c0 CHE REGOLA LE PRETESE<\/li><\/ol><p>Il Direttore della Direzione dei risarcimenti \u00e8 tenuto a fare tutto il possibile per ottenere l\u2019informazione dai clienti ai quali sono stati corrisposti risarcimenti. L\u2019informazione viene raccolta tramite le agenzie, gli agenti assicurativi e i broker, e direttamente dai clienti.<\/p><p>Ogni tre mesi il direttore \u00e8 dovuto a ricapitolare l\u2019informazione raccolta e a presentare la rispettiva relazione al Consiglio di Amministrazione.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Compagnia assicurativa \u201cLev Ins\u201d AD REGOLE INTERNE DI ORGANIZZAZIONE DELL\u2019ATTIVIT\u00c0 CHE REGOLA LE PRETESE DI CUI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE \u00a0 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. Con queste Regole interne si regolamenta l\u2019attivit\u00e0 che regola le pretese di cui ai contratti di assicurazione. 1.2. Le regole non vengono applicate per regolare pretese di assicurazioni di grandi rischi. 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